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Statuto dell'Associazione Culturale Gadarte

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Statuto dell'Associazione Culturale “Gadarte – APS”

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Natura e finalità dell’Associazione

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Art.1 –

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Denominazione-sede-durata Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “GRUPPO AMICI DELL’ARTE (Cenacolo di artisti e amatori di arte)” che si denomina “GADARTE”, ai sensi dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, di seguito indicata anche come “Associazione”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, in via S. Egidio 27/r. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Firenze e potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L’Associazione ha durata illimitata.

                                                                                    Art.2 –

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Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale” A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “GADARTE APS”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

                                                                                    Art.3 -

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Scopi L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Essa opera nei seguenti settori: • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

                                                                                   Art.4

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Attività Per raggiungere le finalità suddette l’Associazione ha quindi lo scopo di costituire un centro culturale inteso a promuovere la diffusione dell’Arte della Pittura, della Scultura e della Grafica, della Letteratura e della Musica e nello specifico potrà svolgere le seguenti attività:

1. accogliere nelle sue file gli artisti di ogni scuola e tendenza e gli amatori d’arte che ne facciano richiesta; 2. stimolare tutte le azioni atte a suscitare tra gli artisti una fraternità spirituale, che è premessa indispensabile per la costituzione di una famiglia artistica; 3. destinare senza finalità commerciali le sue sale a Mostre collettive di gruppo ed individuali di artisti soci e non soci e a tutte quelle esposizioni di opere di artisti illustri che giovino al prestigio dell’Associazione; 4. promuovere riunioni, conferenze ed ogni altra manifestazione culturale intesa a mettere a contatto artisti ed amatori d’arte; 5. promuovere, curare, collaborare alla realizzazione di pubblicazioni e cataloghi ed altro materiale relativo agli scopi culturali ed artistici dell’Associazione; 6. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. La partecipazione alle mostre ed alle manifestazioni è libera e gratuita sia per i soci che per i non soci, salvo quanto previsto dal successivo art.5. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

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                                                                                      Art 5 -

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Natura e diritti e doveri dei soci I soci si dividono in

a) Soci Ordinari b) Soci Benemeriti c) Soci Onorari d) Soci Amatori. I soci artisti potranno, a richiesta ed alternativamente o congiuntamente, previo accordo con il Consigliere addetto alla Commissione Artistica, esporre le proprie opere nei locali dell’Associazione gratuitamente. Farà loro carico il solo rimborso delle spese sostenute dall’Associazione quali ad esempio: consumo energia elettrica, telefono, affitto locali, ed altre spese generali. E’ consentito al socio espositore provvedere personalmente alla impaginazione e stampa delle locandine, all’invio delle stesse, o ad eventuali pubblicità murali o su quotidiani e riviste o quant’altro, sempre previo accordi con il Consigliere addetto. Potranno essere nominati Soci Benemeriti coloro i quali abbiano apportato concreti benefici al Gruppo. I Soci Benemeriti e quelli onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Può aderire all’Associazione chiunque condivida e aderisca alle sue finalità, accetti e rispetti le sue linee programmatiche, partecipi alle attività e alle iniziative proposte e si impegni a dedicare una parte del suo tempo per la loro realizzazione. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. L’ammissione a socio avviene in base a domanda scritta dell’interessato, previa presentazione di almeno un altro socio. L’adesione dovrà essere accolta e accettata dal Consiglio Direttivo. All’Atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione annuale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti statutari attuativi e ha il dovere di comportarsi nei confronti dell’Associazione e nei suoi rapporti con l’esterno con spirito di solidarietà e rispetto. La quota associativa a carico dei soci, fissata dall’Assemblea, è annuale, non è frazionabile né trasmissibile né rimborsabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte senza rivalutazione della stessa.

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                                                                                   Art. 6 -

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La perdita della qualifica di Socio potrà avvenire per:

a) per dimissioni volontarie: il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. b) Per morosità (dichiarata dopo il mancato pagamento della quota sociale per un anno). c) Per gravi motivi: inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa, riconosciuti tali dall’Assemblea, che deciderà in conseguenza con votazione segreta. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

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                                                                                  Art. 7 -

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Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Direttivo. c) Il Collegio Sindacale Nessuna carica è retribuita Art. 8 - Assemblea dei Soci L’assemblea dei Soci è l’organo collegiale primario dell’Associazione. Essa è formata dal complesso dei Soci ordinari, benemeriti, onorari e amatori, maggiori di età, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno, purché in regola con la quota sociale.

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                                                                                  Art. 8 -

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Spetta all’Assemblea di:

a) eleggere la commissione elettorale di cui al successivo art.18. b) Convalidare l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. c) Discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo. d) Fissare la quota sociale annua. e) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, il pagamento di una quota straordinaria “una tantum” a carico dei soci per sopperire a necessità economiche sorgenti ed improrogabili dell’Associazione. f) Deliberare su eventuali modifiche dello Statuto Sociale e sulle modalità di scioglimento dell’Associazione.

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                                                                                   Art. 9 -

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L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno,

entro la seconda decade di febbraio, e, in ogni caso, alla fine del mandato biennale delle cariche sociali. E’ convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/6 dei Soci, o dalla Commissione Artistica di cui al successivo art. 15, nella eventualità di circostanze eccezionali in cui la Commissione stessa non possa svolgere le funzioni che le sono state attribuite dalle norme del presente statuto. La convocazione dell’Assemblea sarà fatta per invito personale ai Soci, inoltrato a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica o tramite altro strumento informatico , almeno dieci giorni prima della data della riunione, da parte del Consiglio Direttivo. L’invito dovrà portare gli estremi dell’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. In caso di impedimento a partecipare, ogni socio può rilasciare delega scritta ad un altro socio per farsi rappresentare. Ogni socio non può portare più di due deleghe. L’assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo. Per adempimenti di trapasso da una Amministrazione ad un’altra, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 7, l’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente. Avvenuta la convalida, di cui alla lettera b) la presidenza passa a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio Direttivo neoeletto. Qualora debba trattarsi di argomento che comporti valutazioni sull’operato del Consiglio Direttivo, nel suo complesso o nei riguardi di singoli suoi membri, il Presidente, limitatamente alla trattazione dell’argomento stesso, viene sostituito dal Socio più anziano (per data di tessera) presente in aula. L’assemblea delibera a maggioranza di voti, con votazione palese, nella generalità dei casi, oppure segreta, qualora trattasi di provvedimenti concernenti persone.

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                                                                                  Art.10 -

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Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, ed è eletto con votazione diretta e segreta, con la procedura stabilita al successivo articolo 18, da tutti i Soci che hanno diritto al voto. L’elezione è convalidata dall’Assemblea. Il Consiglio elegge nel proprio seno: - Un Presidente - Un Vice-Presidente - Un Segretario - Un Economo - Un Consigliere addetto alla Commissione Artistica (Vedi art. 15) Ad ognuno dei rimanenti Consiglieri saranno attribuiti, i compiti relativi ad una delle seguenti branche delle attività dell’Associazione: - Corsi di formazione Artistica - Archivio e Biblioteca - Propaganda e Turismo - Mostre in Sede - Mostre Fuori Sede Il Consiglio rimane in carica per un biennio

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                                                                                  Art.11 -

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Nel caso che si verifichino, da parte dei singoli consiglieri, prolungate assenze o inadempienze nei compiti loro assegnati, il Presidente, su determinazione del Consiglio, invita gli inadempienti a dimettersi. Qualora tale invito non venga accolto, il Presidente deferisce il caso all’Assemblea, la quale, esaminati i fatti e circostanze, decide o meno per la decadenza, con votazione segreta.  I Consiglieri, per i quali sia intervenuta pronuncia di decadenza, sono sostituiti dai Soci che, nella graduatoria delle ultime elezioni, seguono immediatamente l’ultimo Consigliere eletto.

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                                                                                 Art.12 -

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Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta al mese. Le sue decisioni verranno prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per sistema delle votazioni, vale quanto stabilito al punto 8 per le riunioni dell’Assemblea.

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                                                                                 Art.13 -

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Il Consiglio presenta all’Assemblea dei Soci (in seduta ordinaria), una volta all’anno, una relazione sull’opera svolta durante l’anno scaduto: - espone il rendiconto finanziario e formula il programma dell’attività futura - Amministra il Patrimonio dell’Associazione - Delibera sui casi di ammissione e di radiazione dei Soci, salvo deferire all’Assemblea provvedimenti relativi all’ipotesi prevista alla lettera “C” dell’art 5 - Organizza mostre ed altre Manifestazioni Artistiche - Attua le iniziative che possono riuscire favorevoli agli interessi dell’Associazione - Propone all’Assemblea le iniziative di carattere straordinario, convergenti agli scopi sociali.

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                                                                                 Art.14 -

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Alla fine del periodo biennale di carica, il Consiglio rassegna il mandato all’Assemblea, la quale procederà alla nomina della Commissione elettorale di cui al successivo Art 18, per procedere alla elezione del nuovo Consiglio.

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                                                                                 Art. 15 -

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Compiti specifici affidati ai vari componenti del Consiglio Il Presidente -

Rappresenta legalmente l’Associazione; - Convoca e presiede l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, fissandone, sentito il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno; - Riunisce e presiede il Consiglio Direttivo; - Firma le tessere dei soci, i mandati di riscossione o di pagamento, la corrispondenza ed ogni atto che riguardi gli interessi del GADARTE. - Il Presidente, in caso di necessità, può delegare uno qualsiasi dei Consiglieri a rappresentarlo. Il Vice-Presidente - Sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente; - Ha il compito di mantenere i contatti con i consiglieri. Il Segretario - Si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione del Vice-Presidente, del consigliere Economo e del Consigliere addetto alla Commissione Artistica, con i quali segue collegialmente le attività dell’organizzazione nel suo complesso ed in ogni sua singola branca ed elabora programmi di attività da svolgere a seconda delle esigenze delle varie sezioni artistiche; - Redige i verbali delle riunioni di Consiglio; - Tiene la corrispondenza, - Controfirma i diplomi; - Cura l’affissione delle locandine. L’Economo - Compila bilanci. Preventivo e consuntivo; - Tiene la gestione finanziaria, provvedendo agli incassi ed ai pagamenti; - Cura, in occasione dei deliberata del Consiglio, gli acquisti, le alienazioni, le locazioni ed altri negozi consimili, nonché le pratiche di accettazione di eventuali donazioni. Il Consigliere addetto alla Commissione Artistica - Presiede la Commissione Artistica, della quale chiama a far parte altri Consiglieri da lui scelti; - E’ responsabile verso il Consiglio dell’operato della commissione suddetta; - Ha la facoltà di scegliere i nominativi dei Soci e non soci per la formazione delle varie Giurie. - Predispone assieme al Segretario il calendario delle esposizioni in sede dei soci, alternativamente o congiuntamente consigliando gli espositori nella scelta delle opere e seguendoli durante l’esposizione.

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                                                                                 Art. 16 -

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La Commissione Artistica

E’ l’organo tecnico al quale il Consiglio si rivolgerà per tutte le questioni che impegnano la figura artistica dell’Associazione, e ad essa è devoluto lo studio dei programmi annuali di attività di tutte le branche culturali. Potrà, in certi casi, avvalersi della consulenza specifica di esperti nelle varie materie, ed anche della collaborazione di elementi estranei al Gruppo. Suoi compiti particolari sono: - Esprimere il giudizio sulle opere che gli artisti intendono esporre nelle mostre personali e di gruppo dell’Associazione. - Costituirsi in Giuria di accettazione per tutte le Mostre; - Dare la propria assistenza tecnica, collegialmente o per mezzo di suoi delegati (i quali possono essere scelti anche tra i Soci non appartenenti al Consiglio, e che decadranno dall’incarico una volta espletata la missione) per la migliore riuscita delle manifestazioni artistiche promosse dall’Associazione. - Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile.

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                                                                                 Art. 17 -

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Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea.

Essi collegialmente o singolarmente, investigano sulla gestione finanziaria del Gruppo. Durano in carica, anche in caso di dimissioni del Consiglio, per due anni. I Sindaci intervengono di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. I Sindaci hanno l’obbligo di: - di esaminare il libri sociali e di riscontrare le scritture contabili; - di compiere verifiche di cassa, vigilando sulla esatta riscossione di tutti i cespiti sociali, relativi pagamenti e spese generali; - di presentare all’Assemblea annuale ordinaria la loro relazione sul bilancio consuntivo.

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                                                                                 Art 18 -

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 Il Patrimonio Sociale è costituito:

a) dalle quote sociali; non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. b) Dai mobili e attrezzature delle sale di mostra e ufficio; c) Dalle donazioni eventualmente ricevute; d) Dalle quote straordinarie stabilite dall’Assemblea.

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                                                                                Art. 19 -

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La Commissione Elettorale La fase preparatoria del procedimento elettorale per il rinnovo biennale

delle cariche è affidata alla Commissione Elettorale. Questa è composta da tre membri eletti in preliminare riunione dall’Assemblea. La commissione elegge un proprio Presidente; questi si accerta del numero dei soci da eleggere al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale, interpella i membri uscenti per stabilire se gli stessi siano o meno disposti a riassumere la carica nonché altri soci a loro volta disposti ad accettarla e, a seguito di tali sondaggi, predispone liste nominative di candidati e tutto l’altro materiale occorrente per le operazioni di voto, che invierà per posta dieci giorni prima dell’inizio delle votazioni, a tutti i soci che hanno diritto a votare (non hanno diritto di voto i soci che non siano iscritti da almeno 6 mesi o che non siano in regola con il versamento della quota sociale). La Commissione stabilirà quindi le modalità di votazione sia per coloro che voteranno in Sede di persona, sia per quelli che voteranno per corrispondenza. Farà fissare dal Consiglio Direttivo la data dell’apertura delle schede e dello scrutinio che avranno luogo in apposita seduta pubblica dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea, in base ai risultati delle votazioni e previo accertamento delle condizioni di eleggibilità di ognuno, procederà alla convalida ed alla proclamazione degli eletti, che entreranno immediatamente in carica.

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                                                                               Art.20 -

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Disposizioni finali Lo Statuto deliberato il 10 febbraio 2004 è abrogato in ogni sua parte ed è sostituito dal presente. Per tutte le Sezioni a carattere artistico valgono gli specifici regolamenti interni. Gli aderenti alle Sezioni stesse sono tuttavia vincolati al presente Statuto. Il presente Statuto entrerà in vigore ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. Art. 21 In caso di scioglimento del Gruppo per qualunque causa, il Patrimonio Sociale dell’Ente sarà devoluto in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Firenze, 20 MARZO 2022

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